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Assegno minimo vitale

 

Assegno minimo vitale


Consiste in un intervento di assistenza economica nei confronti dei cittadini anziani ed inabili, che versano in disagiate condizioni economiche, al fine di avvicinare il loro reddito a livelli medi di vita fissati in € 546,41 (£. 1.058.000) mensili.

 

Possono fare richiesta di assegnazione del minimo vitale tutte le persone di età pensionabile od inabili che si trovino nelle seguenti condizioni:

- che non abbiano figli con capacità di reddito

- che vivano in nuclei familiari singoli o costituiti da altri anziani o inabili

- che il loro reddito singolo o riferito a nuclei familiari composti da più persone anziane o inabili, sia rapportato al calcolo del minimo vitale secondo i seguenti conteggi: Capo famiglia: 100% del minimo vitale corrispondente a €. 546,41 ( £. 1.058.000), 2° componente: 80% del minimo vitale corrispondente a €. 437,13 (£. 846.400), 3° componente: 60% del minimo vitale corrispondente a €. 327,85 ( £. 634.800), 4° componente: 50% del minimo vitale corrispondente a €. 273,21 (£. 529.000).

 

Sono esclusi da questo intervento:

- tutti coloro che sono già assistiti economicamente dall'Azienda U.S.L. o da altri enti

- tutti coloro che, indipendentemente dal reddito percepito, risultino possessori di beni immobili, facendo eccezione solamente per l'appartamento in cui abita l'anziano

- tutti coloro che siano fornitori di redditi esenti o assoggettati a ritenuta definitiva se superiori a € 1.032,91 (£. 2.000.000) annue.