REGOLAMENTO CONDONO ICI
Allegato “A”
DISCIPLINA PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE VIOLAZIONI COMMESSE IN MATERIA DI I.C.I.
(Art. 13 legge 289/2002)
Articolo 1
Ambito d'applicazione
La definizione agevolata dei tributi locali prevista dall'art. 13 della legge 289/2002, si applica all'Imposta Comunale sugli Immobili;
Articolo 2
Oggetto
- La presente disciplina ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni omesse fino al 31 dicembre 2002.
- La definizione agevolata riguarda.
a) le annualità dal 1998 al 2002 per le violazioni attinenti l'irregolare e/o parziale versamento dell'imposta comunale sugli immobili non oggetto di avviso di liquidazione emesso dall'ente e non ancora notificato;
b) le annualità dal 1997 al 2002 per le violazioni attinenti l'omessa presentazione della dichiarazione e/o l'omesso versamento dell'imposta comunale sugli immobili non oggetto di avviso di accertamento emesso dall'ente e non ancora notificato;
c) gli avvisi di accertamento e/o di liquidazione emessi dall'ente e notificati al contribuente;
Articolo 3
Violazioni oggetto di definizione
- Possono essere definite, con il versamento dell'imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni ridotte del 25% , le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2002, attinenti agli obblighi di dichiarazione e di versamento non adempiuti o irregolarmente adempiuti non ancora oggetto di avvisi di accertamento e/o liquidazione.
- La definizione avviene mediante la presentazione delle dichiarazioni omesse e/o la regolarizzazione di quelle infedeli, entro il 30 giugno 2003, sui modelli conformi predisposti dall'ufficio tributi. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, dal coobbligato in solido o da uno dei contitolari, può essere presentata al Comune o spedita per posta con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento.
- Entro lo stesso termine della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 deve essere effettuato il versamento dell' imposta prevista dall'articolo 1, e i relativi interessi, nonchè la sanzione ridotta.
- Il contribuente, a richiesta, può effettuare il versamento in n. 3 rate mensili, di pari importo qualora l'importo complessivo da versare sia superiore a euro 200,00.
- La prima rata del pagamento va effettuata entro il termine della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 ( 30 giugno 2003). Le successive rate avranno scadenza l'ultimo giorno utile dei mesi successivi, con conclusione del pagamento dell'ultima rata il 31 agosto 2003. Le ricevute di pagamento dovranno essere consegnate in copia all'ufficio tributi.
- La presentazione della dichiarazione omessa od irregolare dev'essere accompagnata, a pena d'inammissibilità, dalla prova dell'avvenuto pagamento del corrispondente tributo di cui al comma 3 e 4 (ricevuta della prima rata).
- Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata, deve effettuare il versamento entro il termine previsto (30/6/2003, ovvero entro il termine accordato per eventuali rateizzazioni) senza tenere conto di eventuali differimenti di termini comunque previsti.
- Se il tributo era stato già pagato ma il contribuente non aveva prodotto la relativa denuncia, e/o le relative denunce di variazione(es. detrazioni prima casa, richieste per immobili inagibili etc.), alla dichiarazione di cui al comma 1 va allegata la fotocopia delle quietanze dei pagamenti eseguiti a suo tempo.
Articolo 4
Definizione dei rapporti derivanti da atti d'imposizione già emessi dal Comune
- Salvo quanto disposto dall'art. 3, gli avvisi d'accertamento e di liquidazione notificati ai contribuenti alla data di entrata in vigore della presente disciplina, ancorché divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini e non seguiti dal pagamento delle somme accertate o liquidate, possono essere definiti con il pagamento dell'imposta e degli interessi e con la riduzione delle sanzioni originarie nella misura del 25% .
- Il pagamento dell'imposta deve avvenire entro il 30 giugno 2003. Non sono ammesse rateizzazioni, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 4.
- Entro lo stesso termine il contribuente deve presentare o spedire al Comune un'istanza di definizione dell'atto d'imposizione emesso dall'ente indicando gli estremi di quest'ultimo e quelli del versamento.
Articolo 5
Sospensione dei procedimenti pendenti.
Ripresa del processo ed estinzione della lite per cessata materia del contendere
- La presentazione dell'istanza di cui al comma 3 del precedente articolo comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, proposto dal contribuente, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente.
- A tal fine, il contribuente dovrà presentare al giudice presso il quale pende il procedimento una domanda di sospensione, corredata dalla fotocopia dell'istanza di cui al comma precedente e la relativa ricevuta di presentazione.
- Il procedimento è sospeso per la durata di un anno.
- Conclusasi la durata della sospensione, il Comune comunicherà al giudice l'estinzione della lite per cessata materia del contendere, ovvero la ripresa d'ufficio del processo sospeso.
Articolo 6
Ulteriori agevolazioni per favorire l'emersione del sommerso attinente le aree fabbricabili.
- Anche per violazioni concernenti le aree edificabili, il contribuente, presentando l'istanza di cui all'art. 3 comma 2, provvede al pagamento dell'imposta omessa e dei relativi interessi, con la riduzione del 25% delle sanzioni.
Articolo 7
Modalità di pagamento
- Il pagamento dell'imposta dovuta ai sensi degli articoli precedenti avvengono mediante versamento in conto corrente postale intestato “ Comune di Nicolosi- Tesoreria Comunale ” n. 11662954.
Articolo 8
Rigetto delle domande di definizione agevolata
- Il comune, ove non ritenga di accogliere le istanze di definizione agevolata previste dal presente regolamento, deve darne notizia al contribuente mediante atto motivato, notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con i messi comunali, non oltre il termine perentorio del 31 ottobre 2003.
- Decorso tale termine, l'istanza s'intende accolta a tutti gli effetti.
- Il funzionario responsabile, in sede di controllo delle domande e dei relativi versamenti, qualora riscontri un errato pagamento del dovuto, invita il contribuente a versare la differenza entro il termine di cui al comma 1.
Articolo 9
Norme transitorie e finali
- Le disposizioni contenute nel presente atto entrano in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione.
- Il Funzionario responsabile dell'ufficio tributi è delegato a darvi la massima pubblicità, anche mediante distribuzione gratuita a chiunque ne faccia richiesta.