Personalizza il layout del sito:

Stampa





Homepage » il comune » statuto

Contenuto della pagina

Art.54 I Dirigenti

1) I dirigenti esercitano la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2) Ad essi spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dagli Organi politici, ai quali essi sono tenuti a prestare la più ampia collaborazione.

3) Adottano le determinazioni a contrattare.

4) Il Sindaco e la Giunta possono impartire direttive contenenti i criteri e le finalità cui devono ispirarsi nell'esercizio della propria concreta attività di gestione.

5) Essi rispondono direttamente ed esclusivamente del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, nonché della realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi loro affidati. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati è sanzionato, previa contestazione in contraddittorio, con la non corresponsione della indennità di risultato e costituisce giustificato motivo per la revoca dell'incarico. Nell'esercizio delle loro competenze, i dirigenti sono tenuti al rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, di imparzialità di efficacia, di efficienza, di economicità e di trasparenza dell'azione amministrativa.

6) I dirigenti avanzano al segretario o, ove istituito, al direttore generale, che li coordina, ed alla giunta proposte sulla traduzione in concrete scelte amministrative degli obiettivi contenuti nel programma politico amministrativo. In particolare, essi avanzano annualmente, sulla base delle risorse disponibili, proposte per la redazione del bilancio preventivo e del programma esecutivo di gestione.

7) Nei comuni sprovvisti di dirigenti i relativi compiti possono dal Sindaco essere attribuiti ai capi settore.