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Comune di Nicolosi
Descrizione della grafica Comune di Nicolosi
1) Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni del precedente articolo.
2) A ciascun cittadino dovrà essere garantita un'informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, l'indicazione delle condizioni e dei requisiti che sono necessari per accedervi, passaggi procedurali da seguire, la distribuzione delle competenze politiche, tecniche ed amministrative nell'ambito dell'organizzazione del Comune, le caratteristiche delle singole prestazioni che possono essere richieste ai singoli servizi.
L'Amministrazione comunale si impegna a provvedere alla formulazione, stampa e distribuzione di apposito vademecum.
3) L'ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
4) L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa, e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
5) Il Sindaco adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
6) Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire informazioni ai cittadini nel rispetto dei principi sopra enunciati e ne disciplina la pubblicità ai sensi della legge regionale n.10/91 e successive modifiche ed integrazioni.
7) Per garantire l'effettività dell'informazione il Comune istituisce, l'ufficio del cittadino e delle pubbliche relazioni.