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Art.44 Accesso agli atti dell'amministrazione

1) Ai cittadini singoli e associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite nel regolamento.

2) Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è  applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.