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Art.42 Referendum

1) Sono previsti referendum consultivi, propostivi e abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2) Non possono essere indetti referendum: in materia finanziaria, di strumenti urbanistici, disciplina del personale, di tributi locali e di tariffe su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3) Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 15% del corpo elettorale;

b) 2/3 del consiglio comunale.

4) Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

5) Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.