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Art.41 Verifica della qualità dei servizi in relazione alla tutela dei diritti dei cittadini

1) L'Amministrazione può compiere verifiche circa il funzionamento dei servizi dal punto di vista della loro rispondenza alle aspettative dei cittadini e alle esigenze e alle domande di professionalità degli operatori, anche in attuazione di quanto previsto dai contratti di lavoro in ordine al miglioramento del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione e dagli strumenti previsti dalla legge n. 142/90 e n. 241/90. A tale scopo essa si dovrà avvalere della collaborazione delle organizzazioni dei cittadini, dei lavoratori e di eventuali associazioni di consumatori utenti.

2) I risultati di tali verifiche devono essere forniti oltre che ai cittadini in generale, anche ai lavoratori e alle loro organizzazioni per garantire l'esercizio al diritto alla contrattazione, nonché  al Consiglio comunale.