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Art.39 Procedure di conciliazione.

Al fine di dirimere le controversie riguardante i diritti dei cittadini e derivanti da abusi, disfunzioni, ritardi e inadempienze dell'azione amministrativa, il Sindaco, di sua iniziativa, su proposta del consiglio comunale o su istanza dei cittadini, promuove l'attivazione di procedure di  conciliazione su base comunale o sub comunale.