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Art.29 Titolari di diritti di partecipazione.

Ai sensi del presente Statuto, sono considerati cittadini titolari di diritti di partecipazione: 

- Cittadini residenti nel territorio del Comune che abbiano superato il 16 anno di età;

- Cittadini che nel Comune esercitano prevalentemente la loro attività di lavoro o di studio o di utenza dei servizi;

- Gli stranieri che vivono e lavorano nel territorio comunale.

L'esercizio del diritto di partecipazione verrà disciplinato da apposito regolamento.