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Art.26 Numero legale e Votazione

1) Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.

2) La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.

3) Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

4) Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.

5) Nella seduta di cui al comma 4 non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

6) Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.

7) Il  ballottaggio non è ammesso all'infuori dei casi previsti dalla legge. Nell'ipotesi di votazione unica o con voto limitato in caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano per età.

8) Il Presidente dell'adunanza accerta e proclama l'esito delle votazioni: nelle adunanze consiliari egli è assistito da tre scrutatori, scelti dal consiglio fra i propri componenti.