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Art. 24 Commissioni speciali d'inchiesta

1) Il Consiglio Comunale, ove ne ravvisi la necessità, può procedere alla costituzione di Commissioni consiliari speciali e d'inchiesta stabilendone la composizione con criterio proporzionale, nonché le specifiche competenze.

2) La presidenza delle commissioni d'inchiesta è attribuita alla minoranza.

3) Il Presidente è nominato in una votazione cui prendono parte unicamente i Consiglieri delle  minoranze.

4) La Commissione può svolgere indagini conoscitive che prevedano, altresì l'audizione degli organi elettivi monocratici e, previa intesa con il Sindaco, del Segretario e dei funzionari responsabili dei servizi. Con apposita deliberazione il consiglio può procedere ad inchieste nominando contestualmente una commissione consiliare.