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Comune di Nicolosi
Descrizione della grafica Comune di Nicolosi
1) La Giunta adotta tutti gli atti aventi natura di indirizzo o controllo politico amministrativo idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2) La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.
3) La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
4) La Giunta elabora inoltre proposte di indirizzo e provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio Comunale ed assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento.
5) La Giunta impartisce direttive ai dirigenti sui criteri e le finalità a cui essi devono ispirarsi nell'esercizio dell'attività gestionale connessa agli incarichi dirigenziali ad essi attribuiti. Tali direttive sono comunicate per iscritto al Segretario o, ove nominato, al Direttore generale che vigilerà sulla loro attuazione.
6) La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da n. 6 Assessori, nominati dal Sindaco
7) La Giunta Comunale è organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
8) E' nominata con provvedimento del Sindaco, assistito dal Segretario Comunale, immediatamente esecutivo e comunicato nei termini di legge al Consiglio Comunale che può esprimere formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni, al Comitato regionale di controllo, alla Prefettura ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
9) La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione degli Assessori sono disciplinate dalla legge.
10) Il Sindaco nomina la Giunta scegliendone i componenti tra gli elettori in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al Consiglio Comunale ed alla carica di Sindaco.
11) Nel quadro degli indirizzi e in attuazione degli atti fondamentali del Consiglio la Giunta svolge le funzioni di propria competenza concernenti l'attività gestionale con provvedimenti deliberativi generali di indirizzo. Tali deliberazioni indicano lo scopo che si persegue o il risultato da raggiungere, i mezzi necessari, i criteri e le modalità generali cui dovranno attenersi gli altri organi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
12) Per assicurare la massima trasparenza, ogni Assessore deve comunicare alla segreteria comunale entro 15 giorni, rispettivamente, dall'accettazione della carica e della fine del mandato, i redditi posseduti indicando anche le proprietà immobiliari e mobiliari. Tutti i cittadini possono prendere visione di tali notizie secondo le modalità stabilite nel regolamento sull'accesso agli atti dell'Amministrazione. Tutti gli Assessori comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere il proprio domicilio nel territorio di questo Comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi a detta carica.
13) La carica di componente della Giunta è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.
14) Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, parenti e gli affini del Sindaco fino al 2° grado.