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Art. 10 Competenze di organizzazione

Il Sindaco:

a) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio

Comunale e della Giunta;

b) nomina in applicazione di quanto stabilito dal regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei Servizi i

responsabili di Settore;

c) definisce l'articolazione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico tenendo presente le finalità e gli

obiettivi dell'ente, le esigenze dell'utenza, le possibilità e potenzialità della struttura, le disponibilità di organico e

finanziarie;

d) oltre alle competenze previste dagli articoli 12 e 13 della legge regionale n.7/92 e successive modifiche e integrazioni,

esplica le funzioni attribuite al Ministro dal decreto legislativo n. 29/93.