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Regolamento di polizia mortuaria

AVVERTENZE

Il presente regolamento è aggiornato con le prescrizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239, suppl. ord. Del 12 ottobre 1990.

Articolo I.
LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI USATE NEL TESTO

Sezione 1.0
Reg- P.M. = Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285

Ord. S.C. = Ordinamento dello stato civile 3 novembre 2000, n. 396

T.U.LL.SS. = Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265.

Nel presente regolamento si fa espresso riferimento al regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10. sett.1990 n° 285 che qui si intende integralmente richiamato e trascritto.

CAPO I

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ARTICOLO 1

Orario
Il cimitero è aperto al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle ore 8,00 alle ore 13,00 ed il giovedì, nel periodo invernale che va dall'1 novembre al 30 aprile dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e, nel periodo estivo che va dall'1 maggio al 31 ottobre dalle ore 16,00 alle ore 18,30.
Nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua l'apertura è limitata alle ore antimeridiane.
La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Sindaco, la visita fuori orario ai loculi nei sotterranei è subordinata, oltre che al permesso predetto, all'accompagnamento da parte di personale addetto al cimitero.
Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campane, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
Nelle giornate di intensa nebbia o di pioggia, il Sindaco può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.

ARTICOLO 2
Divieto di ingresso

E' vietato l'ingresso:

a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero.

b) Alle persone in massa non a seguito di funerale o di cerimonia religioso civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

c) A chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di Polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunita' del divieto.

ARTICOLO 3

Riti religiosi
Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettivita' dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose annesse. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

ARTICOLO 4

Divieti speciali
Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) introdurre biciclette, animali cose irriverenti, cesti o involti, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;

c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi;

e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;

f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;

g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta dei servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attivita' nel cimitero;

h) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura o del Sindaco;

i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

l) chiedere elemosina; fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;

m) assistere alle esumazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

ARTICOLO 5

Epigrafi
Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè seguite dalla traduzione in italiano.
Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato il solo nome, cognome e le date di nascita e di morte.
Le donne coniugate possono essere indicate con i due cognomi.

ARTICOLO 6

Facolta' di collocare lapidi e di dettare epigrafi
La facolta' di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta come all'art. 3, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così pure eventuali modifiche.

ARTICOLO 7

Lapidi, ricordi, fotografie
Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori di barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di fotografie, purché eseguita a smalto; il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi , avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione.

CAPO II

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ARTICOLO 8
Compiti

Al cimitero ed ai servizi funebri sono preposti dipendenti del Comune eri aventi anche mansioni di necroforo. Essi sono posti alle dirette dipendenze dei dirigenti di settore competenti secondo le direttive funzionali del Sindaco e dell'Assessore al ramo.

ARTICOLO 9
Giardinieri

I giardinieri sono addetti alla formazione e manutenzione delle aiuole, dei tappeti erbosi, delle siepi e delle coltivazioni relative, nonchè alla pulizia e manutenzione di opere e servizi, di viali, stradine, piazzali, cunette, pozzetti porticati e servizi ad uso del pubblico. Inoltre, sono di sussidio alle altre categorie di personale, specie necrofori, in caso di bisogno.

ARTICOLO 10
Doveri specifici del personale

Il personale addetto ai cimiteri ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni, come determinati dalle norme di legge e dal regolamento organico vigente, e alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge. E' fatto rigoroso divieto di assumere incarichi di qualsiasi sorte, di natura privata, nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito. Infine è vietato asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie.
Nessuna compartecipazione spetta al personale dei diritti e dei doveri per servizi prestati e che sono propri del Comune.

CAPO III

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 11

Permesso di costruzione
Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Alle imprese è vietato svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attivita' comunque censurabile.

ARTICOLO 12

Redazione progetti e direzione
Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attivita' professionali, le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato e tutta la normativa vigente in materia edilizia.

ARTICOLO 13

Permesso di costruzione
Non può essere eseguita alcuna opera privata nuova opera, restauro, modifica senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito permesso. In questo sono indicati il versamento del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito di materiali e di discarica e l'orario e quant'altro ritenuto necessario dall'autorita' concedente.

ARTICOLO 14

Responsabilita',Deposito cauzionale e oneri.
Gli esecutori di lavori privati e non sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.
Per la costruzione di sepolture di famiglia, oltre al deposito di cui all' allegato A, da parte del concessionario, anche la ditta assuntrice dei lavori deve effettuare il deposito cauzionale, previsto in tariffa, per eventuali obbligazioni verso il Comune e verso privati.
Il rimborso è fatto a collaudo delle opere.

Le ditte o confraternite alle quali è stato rilasciato il permesso di costruire edicole funerarie e loculi debbano corrispondere al Comune a titolo di contributo per il consumo di energia elettrica e di acqua, una somma proporzionale alle entita' dell'opera da realizzare e che sara' determinato dall'UTC ( con versamento su C.C.P intestato alla Tesoreria Comunale).

ARTICOLO 15

Recinzione aree, Materiale di scavo
Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato.
E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Sindaco.
I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dalla Direzione, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato. Il formulario dei rifiuti deve essere consegnato alla fine dei lavori al capo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ARTICOLO 16

Introduzione e deposito di materiali
E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.
Per esigenza di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
Nei giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombro di terra, sabbia, calce.

ARTICOLO 17

Orario di lavoro
Per particolari esigenze il Sindaco con propria ordinanza può vietare qualsiasi attivita' lavorativa all'interno del cimitero.
E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo di particolari esigenze tecniche.

ARTICOLO 18

Sospensione dei lavori
Quattro giorni prima della decorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione del Sindaco.

ARTICOLO 19

Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettivita'

Parere della Commissione

I progetti per la costruzione di sepolture di famiglia e per collettivita' devono essere sottoposti all'esame e al parere del coordinatore sanitario della USL e della commissione comunale per l'edilizia; questa può anche deferire tale compito ad una sottocommissione composta di alcuni membri della commissione stessa, presieduta dal Sindaco o dall'Assessore preposto al servizio cimitero.

La commissione, pur tenendo conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti presentati, sia sotto l'aspetto delle norme del regolamento di Polizia mortuaria e di igiene, sia sotto l'aspetto della tecnica dell'arte; cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirate a dignita' e dalle esigenze artistico-spirituali del luogo; che i materiali impiegati siano della qualita' e misura idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera, riferita al posto ed alle opere gia' in atto, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e materiali.

ARTICOLO 20
Opere di sepoltura individuali

Per la costruzione di opere sulle sepolture individuali, comuni e private, si richiede la presentazione del disegno con firma del capo mastro o marmista.
L'approvazione è di competenza dell'Ufficio Tecnico così pure il collaudo.
E' consentito nella realizzazione di sepolture individuali, lo scavo sino alla profondita' di mt. 3 al fine di realizzare il maggior numero possibile di posti.

ARTICOLO 21
Vigilanza e collaudo

L'Ufficio Tecnico controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni di regolamento; esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimento del Sindaco.
Le opere per sepoltura di famiglia, quando siano ultimate, sono collaudate dal competente Ufficio Tecnico del Comune.

Il Sindaco, in esito al collaudo, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.
Risultato favorevole il collaudo, si rimborsano i depositi cauzionali versati.
Solo a collaudo eseguito è autorizzato il seppellimento.

ARTICOLO 22
Ornamentazione sepoltura

I privati possono eseguire direttamente o fare eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e mantenimento delle sepolture di loro spettanza.

CAPO IV

IMPRESE POMPE FUNEBRI (1)

ARTICOLO 23

Funzioni, Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta possono: svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune sia presso le parrocchie ed enti di culto; fornire i feretri e gli accessori relativi, prestare eventuali cure alla salma, effettuare il trasporto di salme in altri Comuni.

L'esercizio di tale attivita' richiede l'attestazione di idoneita' da parte del Sindaco e, per la vendita di feretri, la licenza di commercio.

L'Amministrazione dovra' individuare modalita' di contrattazione volte a determinare una riduzione dei prezzi dei servizi funebri, anche mediante la definizione di servizi standard.

In ogni caso alle imprese locali dovra' essere fatto obbligo di esporre i prezzi praticati , per ogni singolo servizio, nonchè di consegnare ai clienti copia dell'ordinazione con la specifica dei servizi ordinati e dei rispettivi prezzi.

ARTICOLO 24

Attivita', Veicolo, Locali

Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, nell'assolvimento delle loro incombenze a tutte le norme di legge e di regolamenti in tema di Polizia mortuaria e di igiene; in particolare, per quanto riguarda i feretri, le modalita' ed i mezzi di trasporto delle salme, le rimesse. Per gli autoveicoli adibiti a trasporto di persone a seguito dei funerali sono da osservare le disposizioni vigenti e quelle contenute nel regolamento comunale per i servizi pubblici di autonoleggio da rimessa e da piazza.

ARTICOLO 25

Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi di comparaggio;

b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi gia' ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c) di esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio;

d) di sospendere il servizio assunto e gia' predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

e) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attivita' come pure nel trasporto dei feretri vuoti.

CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO

Modalita' di concessione
La sepoltura individuale privata per singola salma, può concedersi solo a decesso della persona cui è destinata ed è assegnata per ordine progressivo di numero delle sepolture disponibili.

Solo per i loculi si può fare la concessione in vita, a giudizio del Sindaco, secondo la disponibilita' degli stessi e l'eta' del richiedente, quando questi dimostri di non avere parenti od eredi che possano provvedere.

Il diritto d'uso del loculo è circoscritto alla sola persona per la quale è stata fatta o richiesta la concessione. Non può pertanto essere ceduto ad altri in alcun modo né per qualsiasi titolo tranne in caso di mancato utilizzo da parte del concessionario.
In tal caso è dovuto il canone della tariffa in vigore all'atto della concessione e sara', in vita, integrato per aumenti superiori alla meta' del pagato; il periodo di durata decorre dalla data della concessione.
La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere rinnovata né trasferita a terzi; essa è provata, salvo se richieda atto formale, dalla bolletta di pagamento.

ARTICOLO

Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale
I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato le sistemazioni stesse, lapidi, manufatti ecc.
In difetto di tale dovere il Sindaco, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere, nonché la decadenza di cui all'articolo che segue.
L' amministrazione comunale, su segnalazione dell' ufficio tecnico comunale, ogni due anni provvedera' all'individuazione di tombe, anche abbandonate, di particolare pregio storico, artistico, architettonico, ambientale ovvero che ospitano la sepoltura di personaggi illustri, adottandone la manutenzione previo invito infruttuoso ad eventuali eredi.
Nei casi individuati al precedente comma 3°, viene statuita la decadenza della concessione, ma non si procede alla rituale traslazione dei resti mortali.

Articolo

Durata, Decadenza

La concessione di sepoltura privata individuale ha la durata di 99 anni. E il concessionario ha l'obbligo di costruire le sepolture entro un anno dalla concessione stessa.

La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura:

  1. non risulti sistemata nel termine prima indicato;
  2. quando non sia stata occupata entro un anno dalla morte della persona per la quale venne concessa;
  3. quando la salma venga trasferita per altra sepoltura, ammessa solo per sepoltura di grado superiore o pari a quella occupata;
  4. quando risulti in stato di completo abbandono per incuria o morte degli aventi diritto.

I predetti provvedimenti sono adottati dal competente organo, secondo le normative vigenti, previa diffida agli interessati se reperibili.

Nel caso di cui al n. 4), se il concessionario o gli aventi causa non risultino reperibili, sulla tomba è posta una palina-avviso; inoltre contemporaneamente a tale atto, all'albo, posto all'ingresso del cimitero è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.

Decorsi 6 mesi dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

L'Amministrazione comunale, ogni due anni, su segnalazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, provvedera' alla individuazione di tombe, anche abbandonate, di particolare pregio storico, artistico, architettonico, ambientale, ovvero che ospitino la sepoltura di personaggi illustri, adottandone la manutenzione, previo invito agli eventuali eredi.

In tale ultima ipotesi l'intervento dell'Amministrazione sul manufatto comporta la decadenza della concessione a favore di eventuali eredi, senza però procedere alla rituale traslazione dei resti mortali ospitati nella tomba.

Articolo

Sistemazione delle salme a seguito della decadenza
Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione ed alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, se esiste, in campo comune per il periodo corrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario generale.

Articolo

Rinuncia di sepolture, Rimborsi
La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma, nei casi autorizzati, e quando, essendo stata occupata, la salma, viene trasferita per una diversa sistemazione; il trasferimento è ammesso solo per sistemazione in sepoltura di grado superiore o pari, non inferiore a quella occupata.
La rinuncia non da' luogo al rimborso.

ARTICOLO 31

Abrogazione precedenti disposizioni
Il presente regolamento regola l'intera materia; pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute negli eventuali precedenti regolamenti.
Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, contenute nel regolamento municipale d'igiene, non contemplate nel presente, con esse non incompatibili.
L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo intervenuta l'approvazione.

ARTICOLO 32

Disposizioni transitorie circa la tariffa
L'importo di concessione o di servizi gia' versato a saldo, secondo la tariffa precedente, resta invariato, anche se eventualmente non perfezionato da contratto, se richiesto; se invece restano da pagare a saldo parte di concessione o di servizi, questi pagamenti sono da effettuare in base alla nuova tariffa tenuto conto degli indici ISTAT maturati dal momento dell'acconto fino al pagamento del saldo. Per le nuove concessioni l'importo da pagare deve essere maggiorato degli indici ISTAT maturati dal momento della determinazione della tariffa (con delibera consiliare) fino al momento del pagamento della concessione.

ARTICOLO 33

Norma transitoria
Nella prima fase di applicazione del presente regolamento, e comunque entro dodici mesi, l'Ufficio del Patrimonio provvedera' alla ricognizione delle concessioni.
Nel caso in cui l'atto di concessione non risultasse formalizzato, l'Ufficio provvedera', ove possibile, alla individuazione degli aventi diritto e, quindi, all'invito a regolarizzare il contratto di concessione, a prescindere dalla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
Nell'ipotesi prevista al precedente comma, il termine di concessione decorre dalla data di morte della prima persona tumulata nella tomba o cappella.

ALLEGATO A

TABELLA DELLE TASSE DI CONCESSIONE

N. oggetto concessione posizione canoni note
1 cessione di loculi 1.000,00 *
2 concessione aree per costruzione cappelle di famiglia 150,00/ mq.
3 inumazione salme in cappelle e tombe, dopo la prima 50,00
4 concessione aree a privati per costruzione tombe di famiglia 100,00/ mq.

* Il loculo da assegnare viene individuato partendo dal basso ed in ordine numerico, in relazione all'istanza presentata.
Dalla data di approvazione del presente regolamento, si intende aumentato il costo di concessione dei loculi esistenti, che resta fissato in 1.000,00 cadauno.

Indice analitico

CAPO I - POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ART.1 ORARIO pag.2
ART.2 DIVIETO DI INGRESSO pag.2
ART.3 RITI RELIGIOSI pag.2
ART.4 DIVIETI SPECIALI pag.3
ART.5 EPIGRAFI pag.3
ART.6 FACOLTA' DI COLLOCARE LAPIDI E DI DETTARE EPIGRAFI pag.4
ART.7 LAPIDI, RICORDI, FOTOGRAFIE pag.4

CAPO II - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ART.8 COMPITI pag.5
ART.9 GIARDINIERI pag.5
ART.10 DOVERI SPECIFICI DEL PERSONALE pag.5

CAPO III, IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART.11 PERMESSO DI COSTRUZIONE pag.6
ART.12 REDAZIONE PROGETTI E DIREZIONE pag.6
ART.13 PERMESSO DI COSTRUZIONE pag.6
ART.14 RESPONSABILITA', DEPOSITO CAUZIONALE pag.6
ART.15 RECINZIONE AREE - MATERIALE DI SCAVO pag.7
ART.16 INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALE pag.7
ART.17 ORARIO DI LAVORO pag.7
ART.18 SOSPENSIONE DEI LAVORI pag.7
ART.19 PROGETTI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE DI FAMIGLIE E PER COLLETTIVITA', PARERE DELLA COMMISSIONE pag.8
ART.20 OPERE DI SEPOLTURA INDIVIDUALI pag.8
ART.21 VIGILANZA E COLLAUDO pag.8
ART.22 ORNAMENTAZIONE SEPOLTURA pag.9

CAPO IV, IMPRESE POMPE FUNEBRI

ART.23 FUNZIONI, LICENZA pag.10
ART.24 ATTIVITA', VEICOLO, LOCALI pag.10
ART.25 DIVIETI pag.10

CAPO V  - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 26 ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI pag.11
ART. 27 DISPOSIZIONI TRANSITORIE CIRCA LA TARIFFA pag.11
ART. 28 NORMA TRANSITORIA pag.11
ART. 29 SISTEMAZIONE DELLE SALME A SEGUITO DELLA DECADENZA pag.12
ART. 30 RINUNCIA DI SEPOLTURE, RIMBORSI pag.12
ART. 31 ABROGAZIONI PRECEDENTI DISPOSIZIONI pag.13
ART. 32 DISPOSIZIONI TRANSITORIE CIRCA LA TARIFFA pag.13
ART. 33 NORMA TRANSITORIA pag.13
ART. 34 TABELLA DELLE TASSE DI CONCESSIONE pag.14